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POLIZZE VITA
Le polizze vita sono dei contratti di assicurazione. Sono proposte
dalle compagnie assicurative e sono tra loro molto diversificate ma
nello stesso tempo molto eterogenee, sia per come è strutturato il
prodotto, sia per i costi del servizio. E' normale che tutti i prodotti
hanno un fine "previdenziale", ma non sempre rappresentano lo strumento
più adatto per avere una pensione futura da affiancare a quella che
viene di solito riconosciuta cioè del lavoro.
Gli assicuratori o chi per loro tipo intermediari sono di solito
convinti a presentare le polizze sulla vita come il terzo pilastro del
sistema pensionistico italiano, dove il primo pilastro è quello offerto
dalla previdenza pubblica (INPS) e il secondo dalla previdenza
complementare collettiva (Fondi pensioni collettivi, chiusi e aperti).
Per questo motivo bisogna essere bene informati sulle varie offerte di
mercato quando si incontra appunto il cosiddetto intermediario
dell’assicurazione.
TIPOLOGIE DI CONTRATTI
I contratti di assicurazione sono regolati da dei decreti ultimo in
ordine cronologico il decreto legislativo del 18 febbraio 2000 n. 47, in
vigore dal 1° gennaio 2001, che ha apportato determinanti modifiche al
sistema della previdenza individuale, rivedendo il piano fiscale dei
contratti di assicurazione sulla vita. Tale decreto è intervenuto
principalmente sulla distinzione fondamentale tra:
a) Contratti di assicurazione come oggetto il rischio morte,
l'invalidità permanente e la non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana;
b) Contratti di assicurazione sulla vita con capitalizzazione del
versamento dei premi, che hanno natura finanziaria;
c) Le forme di previdenza individuale, cioè i F.I.P. che costituiscono
appunto il terzo pilastro della previdenza.
Lo scopo di questo decreto è di agevolare la previdenza integrativa
attraverso l’utilizzo di mezzi assicurativi ad hoc, visto lo stato di
difficoltà in cui si trova il sistema pensionistico pubblico.
Per i contratti di assicurazioni stipulati entro il 31 dicembre 2000 le
condizioni rimangono uguali e rimane in vigore la normativa
precedentemente, per cui si può anche adesso usufruire, ovviamente fin
quando non scade il contratto, per le dichiarazioni dei redditi future
della detrazione del 19% del premio fino ad un massimo di 2,5 milioni.
L’imposta sui rendimenti è sempre del 12,50% che viene calcolata sulla
differenza tra somma dei premi versati e il capitale riscattato con la
diminuzione del 2% per ogni anno superiore al decimo, mentre in caso di
rendita è soggetta a tassazione ordinaria per il 60% del suo ammontare.
Una volta firmato il contratto per aver effetto bisogna versare il
premio assicurativo stabilito nel momento della firma.
VERSAMENTO DEL PREMIO
Il premio assicurativo non è altro che la somma che bisogna versare
all’agenzia di assicurazione per la stipula della polizza. Viene
considerato sempre nella sua interezza ma si può suddividere in
rate di solito quadrimestrali durante l’arco della durata contrattuale.
Il premio si compone di tre parti:
a) Il costo base per la copertura assicurativa calcolato al netto dei
caricamenti cioè il cosiddetto Premio Puro. Esso viene determinato
valutando i dati del contraente quali l'età, il sesso, la durata e il
tipo di garanzia da coprire. Il premio puro sommato ai caricamenti dà il
premio lordo, o premio imponibile. Se c'è tanta differenza tra il premio
puro e quello lordo allora state stipulando una polizza molto costosa,
maggiorata dei caricamenti;
b) Gli oneri accessori applicati al premio puro cioè i Caricamenti, essi
costituiscono la parte del premio destinata a coprire le spese delle
compagnie di assicurazione. Si tratta di un elemento dove gli
assicuratori possono giocare a loro piacimento e al quale bisogna porre
particolare attenzione in quanto le assicurazioni non sono tenute a
comunicare i caricamenti ma sono obbligate a illustrarveli ma solo se
richiesti;
c) Poi infine ci sono le Imposte,e per questo le agenzie di
assicurazionenon possono fare altro che suggerirvi di kleggere le
cosiddette note informative.
Inoltre il premio si può versare all'agenzia in due modi:
Premio unico: si versa tutto il premio in una volta e cioè quando inizia
il contratto e ha validità per tutto il periodo di validità della
polizza, in gergo questa modalità è chiamata anche “soluzione unica”.
Premi periodici: in base alle condizioni contrattuali potranno essere
bimestrali quadrimestrali ma la forma più usta e semestrale ovviamente
in base alle diverse esigenze.
Il pagamento può avvenire tramite: assegno bancario, postale o
circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o
girato all’agenzia di assicurazione, oppure intestato all’intermediario;
oppure attraverso ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario
o postale e sistemi di pagamento elettronico che abbiano come
beneficiario l’agenzia di assicurazione o l’intermediario. E' fatto
divieto pagare il premio tramite contanti.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Come in tutti i contratti anche in questi stipulati con le agenzie
di assicurazione consentono di recedere dal contratto di assicurazione
entro 30 giorni dalla data in cui avete ricevuto notifica della
conclusione del contratto. L’esercizio di tale diritto libera entrambe
le parti dagli obblighi derivanti dal contratto.
Insieme al fascicolo informativo vi è all'interno una sezione che dove
troverete tutte le modalità per recedere dal contratto. Per i premi già
versati la somma vi verrà restituita entro 30 giorni dalla notifica del
recesso da parte dell’agenzia di assicurazione. Il rimborso è calcolato
al netto dell’arco di tempo durante il quale il contratto ha avuto
effetto. In casi di tardivo pagamento verranno calcolati i dovuti
interessi di mora per ritardo pagamento, calcolati al tasso legale di
interesse.
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